Reclami
CrediUmbria Banca di Credito Cooperativo pone la massima attenzione alla soddisfazione della propria clientela ed all'ascolto delle sue esigenze. In questa ottica aderisce a due sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie:
Il cliente, nel caso in cui non abbia trovato soluzione ad un problema rivolgendosi direttamente al personale di CrediUmbria, ha il diritto di presentare formale reclamo.
Per Presentare un reclamo basta inviarlo in forma scritta, per posta raccomandata o per posta elettronica all'ufficio Reclami che evaderà tempestivamente le richieste pervenute e comunque entro il termine di 30 giorni (90 in caso di servizi di investimento). Se il cliente non riceve risposta, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (nel caso di servizi bancari e finanziari, esclusi servizi di investimento) o all'Ombudsman - Giurì Bancario (nel caso di servizi di investimento).
Questi i recapiti ai quali indirizzare i reclami:
- Posta Raccomandata a/r - CrediUmbria Banca di Credito Cooperativo S. C. - Ufficio Reclami - Via Stradone n.49 - Moiano - 06062 Città della Pieve (Pg)
- Posta Elettronica - e-mail: reclami@crediumbria.it
Inoltre, il cliente può avvalersi dei servizi attivi presso l’Associazione Conciliatore Bancario Finanziario e/o presso la Camera di Conciliazione della Consob. Rimane altresì impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia.
Arbitro Bancario Finanziario
Sistema di risoluzione delle controversie tra consumatori e sistema bancario e finanziario: facile, economico e imparziale. L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione delle liti tra i clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari. È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe. L'ABF è un organismo indipendente e imparziale che decide in pochi mesi chi ha ragione e chi ha torto. È un sistema nuovo da non confondere con la conciliazione o con l'arbitrato. Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice ma se l'intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico. Il cliente può rivolgersi all'Arbitro solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca o l'intermediario, presentando a essi un reclamo. Se non rimane soddisfatto neanche delle decisioni dell'Arbitro, può comunque rivolgersi al giudice. La Banca d'Italia fornisce i mezzi per il funzionamento dell'ABF.
Ombudsman - Giurì Bancario
È un giudice alternativo cui possono rivolgersi i clienti per risolvere gratuitamente le controversie con le banche e gli intermediari finanziari, dopo aver presentato reclamo presso l' "Ufficio Reclami" della propria banca o intermediario finanziario. Dal 15 ottobre 2009 la competenza dell’Ombudsman è limitata alle controversie aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento e le altre tipologie di operazioni non assoggettati al titolo VI del Testo unico bancario e quindi escluse dal sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie che ha iniziato la propria operatività il 15 ottobre 2009 con la denominazione di Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Se è richiesto un risarcimento del danno, la questione rientra nella competenza dell’Ombudsman se l’importo richiesto non supera € 100.000,00; non è ammessa la riduzione della richiesta risarcitoria. Facile e chiara la procedura per ricorrere. Il cliente – non oltre due anni dall’operazione contestata - deve innanzitutto rivolgersi all’Ufficio reclami della banca o dell’intermediario finanziario, che nel termine previsto dalla banca o dall’intermediario finanziario stesso dovrà far sapere se accoglie o meno il reclamo. In appello il cliente può ricorrere entro un anno all’Ombudsman, che deve decidere entro 90 giorni, termine che può essere prolungato per avere documentazione necessaria alla decisione. Il ricorso all’Ombudsman – totalmente gratuito - non priva il cliente del diritto di rivolgersi in qualsiasi momento all’Autorità giudiziaria, un organismo conciliativo, o un collegio arbitrale, mentre la decisione del Giurì Bancario è vincolante per la banca e per l’intermediario finanziario.
Documentazione
Guida pratica e modulo ricorso Arbitro Bancario Finanziario
Regolamento Ombudsman (in vigore dal 15.10.2009)
Guida informativa alla Camera di conciliazione e arbitrato
Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato della Consob
