Antiriciclaggio: nuovo limite di utilizzo contante e titoli al portatore
Dal 31 maggio é fissato a 5.000 euro il nuovo limite di utilizzo di denaro in contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore (Decreto legge n.78 del 31.05.2010).
Nel dettaglio, dal 31 maggio 2010:
- E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell’operazione, oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può essere eseguito solo per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
- Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiori a 5.000 euro devono recare la clausola di non trasferibilità, oltre l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.
- E’ possibile richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, utilizzabili in forma libera purché il limite di importo di questi assegni sia di 5.000 euro (vale a dire fino a 4.999,99 euro). Il loro trasferimento attraverso girata non è più subordinato all’apposizione del codice fiscale del girante a pena di nullità della girata.
- Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore alla nuova soglia dei 5.000 euro.
Inoltre, entro il 30 giugno 2011:
- I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro devono essere estinti dal portatore o il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo.
Avviso alla clientela - Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010
